Per l’Antitrust i voucher non possono essere imposti.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori, è intervenuta sui rimborsi dei viaggi dovuti al coronavirus.
Secondo l’Antitrust in caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie di viaggi, voli e hotel cancellati per cause connesse con l’emergenza da coronavirus prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. L’operatore quindi può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. Voucher si ma non imposti quindi.
La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher.Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso.
Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.