Torna la zona arancione a Sassari, Campus firma l’ordinanza. Le regole da seguire

Torna la zona arancione a Sassari.

A partire da oggi, Sassari entra in zona arancione. Il sindaco, Nanni Campus, ha emesso un’apposita ordinanza valida sul territorio comunale che ha valenza di 14 giorni. Regole che riguardano gli spostamenti, la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, la sospensione dei servizi di ristorazione, dei centri culturali e ricreativi, ma anche lo stop alle attività sportive, i divieti di assembramento, la possibilità di raggiungere le seconde case e le sanzioni ai pubblici esercizi.

Gli spostamenti.

Dalle 22 alle 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Dalle 5 alle 22 non è quindi necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati.

In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22, nei limiti di 4 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.

Centri commerciali chiusi nel fine settimana.

Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Sospesi i servizi di ristorazione.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione e di bar, circoli privati, caffetterie e assimilabili; per i pubblici esercizi resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto.

È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione compresi bar, pasticcerie, gelaterie e nelle loro adiacenze. L’ingresso e la permanenza all’interno dei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Sospesi anche i centri culturali e ricreativi.

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming.

Stop alle attività sportive.

Sono sospese le attività degli spettacoli viaggianti. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio comune o, in assenza di tali strutture, in comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

È fatto obbligo sull’intero territorio comunale di indossare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Le mascherine dovranno essere indossate anche all’interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici.

Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva. Durante la pratica sportiva all’aperto non vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento. È vietato svolgere attività fisica sportiva, anche amatoriale quali jogging e footing senza la mascherina in luoghi in cui siano presenti concentrazioni di persone o luoghi o strade pubbliche percorse e frequentate regolarmente da altri utenti.

Divieto di assembramento.

È vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle 4 persone, se non abitualmente conviventi, ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata, al fine di non imporre anche a tutti gli altri passanti di dover rischiare l’esposizione a possibili concentrazioni di aerosol respiratorio potenzialmente infettivo. In caso di accertato determinarsi di assembramenti di persone su strade e piazze nell’ambito urbano, tali da rappresentare un rischio per la salute della comunità, la Polizia Locale dovrà disporre la chiusura al pubblico delle suddette aree, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali.

Possibile raggiungere le seconde case.

È possibile raggiungere le seconde case, anche se ubicate in un altro comune, solo a coloro che possano comprovare di avere titolo per recarsi nel suddetto immobile. La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unitamente tale nucleo.

Sanzioni ai pubblici esercizi.

In riferimento ad eventuali violazioni commesse da pubblici esercizi e attività commerciali trovano applicazione le sanzioni accessorie. Per la prima violazione di una o più delle prescrizioni imposte dalle ordinanze sindacali in corso di validità la chiusura dell’attività per 5 giorni.

Per la seconda violazione, la chiusura dell’attività per 10 giorni a cui si aggiunge con riferimento alle attività di ristorazione la revoca dell’estensione delle nuove concessioni o dell’ampliamento delle superfici già concesse fino al 31 Luglio 2021.

Per la terza violazione la chiusura dell’attività per 15 giorni. Dalla quarta violazione e per le successive violazioni si applica per ciascuna suddetta condotta illecita la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 30 giorni.

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