Formazione sulla sicurezza: gli obblighi per i datori di lavoro

Sono numerose le novità che sono state apportate dal D. Lgs. n. 104 del 2022, cioè il cosiddetto decreto Trasparenza, a proposito del contenuto dell’informativa dedicata agli elementi principali del rapporto di lavoro. Fra l’altro, è necessario indicare il diritto del lavoratore di ottenere dal datore di lavoro la formazione sulla sicurezza. Infatti il lavoratore deve essere informato non solo sugli aspetti che hanno a che fare con i contenuti delle prestazioni lavorative, ma anche a proposito della formazione che deve essergli garantita dal dirigente o dal datore di lavoro affinché egli abbia la possibilità di svolgere la propria mansione in maniera appropriata.

I termini da rispettare

È necessario effettuare questa comunicazione subito, e cioè quando il rapporto di lavoro viene instaurato, e in ogni caso prima che l’attività lavorativa inizi. Secondo quanto è stato specificato dal legislatore, comunque, ci sono informazioni che possono essere fornite anche nei 30 giorni successivi alla data di inizio della prestazione: una di queste informazioni è appunto quella relativa al diritto di seguire un corso formazione lavoratori.

Che cosa prevede il D. Lgs. n. 81 del 2008

A questo proposito è necessario specificare che, a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, il D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede che la formazione vada erogata quando il rapporto di lavoro viene costituito, o dopo un cambio di mansioni, un trasferimento o l’introduzione di nuove miscele pericolose, nuove sostanze, nuove tecnologie o nuove attrezzature di lavoro. Ecco spiegato il motivo per il quale non appare verosimile il fatto che l’informativa a proposito della formazione si verifichi entro i 30 giorni successivi dalla data di inizio della prestazione. Quindi al lavoratore devono essere comunicati in maniera tempestiva gli obblighi formativi che spettano al datore di lavoro. Il decreto Trasparenza sottolinea che la formazione deve essere effettuata nel corso dell’orario di lavoro, e in ogni caso deve essere ritenuta orario di lavoro.

La formazione pregressa

È vero che la trattazione dei rischi nel corso della formazione relativa a sicurezza e salute sul lavoro deve essere affrontata in funzione della presenza effettiva di tali rischi nel comparto di cui l’azienda fa parte. Inoltre, la specificità del rischio varia a seconda delle mansioni che vengono svolte, come per altro segnalato nel documento di valutazione dei rischi. Ciò non toglie che il datore di lavoro abbia la possibilità di accertare la formazione che il lavoratore ha già eseguito per poi integrare solo ciò che è necessario.

Attestati e corsi già svolti

Il lavoratore, di conseguenza, nell’informativa che riceve nel momento in cui il rapporto di lavoro viene instaurato dovrebbe essere invitato a uno scambio di informazioni relativo a tale materia. Ciò vuol dire, fra l’altro, richiedere anche attestati dei corsi eventualmente svolti con i datori di lavoro precedenti, in modo che possa essere accertata la loro validità. Dopodiché, una volta che i diversi attestati sono stati ricevuti, non ci sarà più bisogno di ripetere la formazione nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dell’attestato che riguarda i rischi generici. Diverso è il discorso relativo alla formazione che riguarda i rischi specifici, perché dipende dalla corrispondenza o meno con i requisiti previsti in funzione delle mansioni: a seconda dei casi, quindi, la formazione obbligatoria da parte del nuovo datore di lavoro può essere ridotta, per poi essere aggiornata in corrispondenza delle scadenze previste.

La formazione generica e la formazione specifica

La formazione generica, per una durata di 4 ore, è obbligatoria per tutti i lavoratori; invece la formazione specifica cambia a seconda del codice Ateco. Sono 3 i gruppi in cui sono suddivisi i gruppi, con una distinzione fra le attività a basso rischio, a medio rischio e ad alto rischio: nel primo caso i corsi avranno una durata di 4 ore, nel secondo caso di 8 ore e nel terzo caso di 12 ore. Qualora il lavoratore svolga una mansione diversa da quella principale che caratterizza l’azienda in cui è assunto, può essere che i corsi debbano durare meno. Per esempio, un impiegato di un’azienda edile che non accede ai cantieri e che si occupa solo di mansioni amministrative in ufficio si limiterà a un corso per basso rischio.

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