L’ordinanza sui botti del Comune di Porto Torres.
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, a Porto Torres il sindaco Massimo Mulas ha emanato anche quest’anno l’ordinanza numero 55 del 23 dicembre 2025, volta a regolamentare l’uso dei fuochi d’artificio e dei petardi sul territorio comunale. Il provvedimento stabilisce il divieto di accensione, lancio e scoppio di qualsiasi materiale pirotecnico, compresi mortaretti, razzi e artifici similari, quando possano generare disturbo o rischio per persone vulnerabili e animali. La misura sarà in vigore dalle ore 14 del 24 dicembre fino alle 23:59 del 6 gennaio 2026, estendendosi a tutte le aree urbane e non urbane del comune. L’obiettivo dichiarato è tutelare la sicurezza pubblica, preservare il decoro e la vivibilità urbana e garantire il rispetto delle norme di convivenza civile.
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Cosa stabilisce l’ordinanza comunale.
L’ordinanza chiarisce che i divieti riguardano in particolare chi detiene materiale pirotecnico senza licenza o autorizzazione per manifestazioni in luoghi pubblici. In tali casi è vietato effettuare o far effettuare lo scoppio di petardi e artifici simili in spazi pubblici o da aree private che possano coinvolgere direttamente zone di uso pubblico, così come impiegare fuochi pirotecnici non destinati alla libera vendita senza la necessaria licenza. Anche nei luoghi privati è richiesto il rispetto delle istruzioni riportate sulle etichette e delle disposizioni del Decreto Legge 58/2010 per i prodotti in libera vendita.
Le disposizioni che riguardano i minori.
Il provvedimento raccomanda inoltre a chi possiede spazi privati con affaccio su strade o aree pubbliche di limitare e controllare l’uso di fuochi e artifici pirotecnici, evitando il lancio verso luoghi frequentati e prevenendo la caduta di oggetti potenzialmente pericolosi. Ai genitori e ai tutori di minori è richiesto di vigilare sul corretto impiego dei dispositivi pirotecnici nei propri spazi e sul rispetto delle istruzioni, mentre i proprietari di animali domestici sono invitati a prevenire disagi o danni provocati dagli scoppi. Si segnala inoltre di non raccogliere eventuali prodotti inesplosi.
Eventuali deroghe possono essere concesse dall’autorità competente, previa richiesta scritta e motivata, nel rispetto della normativa vigente. La violazione dell’ordinanza comporta sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro. In aggiunta, lo scoppio di petardi o artifici simili in luoghi pubblici o da aree private accessibili al pubblico è punito ai sensi dell’articolo 703 del Codice Penale. In caso di inosservanza, il Comune si riserva di segnalare i responsabili all’autorità giudiziaria per accertamenti e procedimenti.




