Coronavirus, uffici comunali chiusi: le misure di Porto Torres

Le disposizioni del Comune.

Il Comune di Porto Torres ha emanato alcune disposizioni per regolamentare il funzionamento degli uffici e rendere più esplicative le normative del governo in vigore per esercizi pubblici e privati.

Chiusura uffici comunali dal 12 al 16 marzo 2020.

Su Decreto del sindaco gli uffici comunali saranno chiusi per consentire le attività di sanificazione e disinfezione dei locali a tutela della salute pubblica di utenti, cittadini e dipendenti comunali. Saranno garantiti i servizi essenziali di Stato Civile (dichiarazione di nascita e morte) giovedì 12, venerdì 13 e lunedì 16, dalle 10 alle 12, previo appuntamento telefonico allo 079 5008078 e 079 5008048. Sarà garantito il funzionamento anche del Servizio cimiteriale.

Modalità di funzionamento degli uffici fino al 3 aprile 2020.

A scopo precauzionale e preventivo, per ridurre al minimo le occasioni di affollamento tra i cittadini, verrà sospeso l’accesso ai servizi del Comune di Porto Torres, che sarà possibile esclusivamente su appuntamento per necessità urgenti e non rimandabili. Sino al 3 aprile 2020 le sedi saranno chiuse al pubblico, ma gli uffici saranno a disposizione utilizzando i recapiti presenti sul sito web del Comune di Porto Torres.

Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale

Sono consentite le attività artigianali quali pizzerie al taglio, gelaterie etc. e di ristorazione e bar dalle ore 6 alle ore 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività nel caso di violazione. Le attività di ristorazione, specificatamente le pizzerie e i ristoranti, e le attività artigianali di cui sopra, dalle ore 18 potranno effettuare unicamente preparazione pasti e consegna a domicilio del consumatore, ad opera di dipendenti delle suddette attività, rispettando sempre la distanza non inferiore a un metro tra l’addetto alla consegna e l’acquirente.

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali a titolo esemplificativo grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e videolottery, sale bingo, discoteche e locali assimilati quali i circoli privati); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, (fatta eccezione per l’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Data l’impossibilità di assicurare la distanza di almeno un metro tra coloro che accedono alle aree mercatali sono temporaneamente sospesi i mercati che si svolgono in piazze e negli spazi all’aperto; sono dunque sospesi i mercati settimanali del martedì (Largo Sabelli) e del giovedì (piazza Donatori del Sangue) ma in generale tutti i mercati rionali.

I matrimoni e le unioni civili possono essere regolarmente celebrati alla sola presenza degli sposi e dei testimoni.

L’accompagnamento dei defunti sarà consentito soltanto ai parenti più stretti.

Ai fini della tutela della salute pubblica si raccomanda ai titolari/gestori degli esercizi commerciali, all’aperto o al chiuso, durante le ore di apertura, di garantire l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; in particolare, l’esercente di attività commerciali dovrà collocare, sia all’ingresso dei locali che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli per la spesa, dispositivi erogatori di sanificazione a disposizione dei clienti; in assenza dei suddetti dispositivi il personale dipendente dell’esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli.

Gli esercenti sono invitati ad apporre sia all’ingresso che all’interno dei locali i manifesti riportanti le misure igienico sanitarie. sono inoltre tenuti ad apporre avvisi che informino sull’obbligatorietà del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti. L’inottemperanza costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 del codice penale.

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