Il ricorso contro l’allevamento di maiali a Sassari.
Allevamento di suini a Caniga, il Tar respinge il ricorso dell’imprenditore. Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha bocciato il ricorso di Antonio Moro contro il provvedimento del Suape. Confermata la legittimità dell’annullamento in autotutela sull’attività di allevamento.
Al centro della vicenda la comunicazione inviata dalla Città Metropolitana il 23 dicembre 2025, con cui veniva proposta l’interdizione dell’attività, ritenuta non conforme ai requisiti tecnici necessari per aderire all’autorizzazione generale prevista dalla normativa sulle emissioni in atmosfera. Secondo quanto ricostruito dai giudici, il Suape ha correttamente valutato la segnalazione, esercitando il proprio potere di autotutela sulla base delle disposizioni contenute nella legge 241 del 1990 e nelle direttive di settore, arrivando all’adozione del provvedimento impugnato.
La decisione evidenzia come l’intervento proposto non rispettasse le prescrizioni tecniche relative al convogliamento e al trattamento delle emissioni, previste dalla determinazione dirigenziale del 2015. In particolare, le norme richiedono sistemi idonei di captazione e abbattimento, oltre a specifiche caratteristiche strutturali degli impianti, finalizzate alla tutela ambientale e alla qualità dell’aria.
Nel ricorso si contestava, tra gli altri aspetti, l’assenza di una adeguata valutazione comparativa tra interesse pubblico e interesse privato. Il Collegio ha ritenuto infondata la censura, sottolineando come la normativa di riferimento operi già un bilanciamento tra esercizio dell’attività economica e salvaguardia dell’ambiente, subordinando lo svolgimento delle attività a specifiche autorizzazioni. Nel caso esaminato, è stata inoltre richiamata la possibilità per il ricorrente di avviare una procedura ordinaria per ottenere l’autorizzazione, alternativa al regime semplificato.
Respinte anche le contestazioni sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta non determinante ai fini della validità dell’atto, in quanto il ricorrente ha comunque potuto partecipare al contraddittorio e presentare osservazioni. Il Tribunale ha inoltre escluso che le emissioni potessero essere considerate non convogliabili, rilevando che la normativa impone l’adozione delle migliori tecniche disponibili e che le difficoltà tecniche o economiche prospettate non risultano dimostrate. Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato respinto integralmente. I giudici hanno disposto anche la compensazione delle spese, ritenendo la complessità delle questioni trattate, e dichiarato inammissibili gli interventi presentati da alcune associazioni.




