Perfugas, le tolgono il congedo per assistere il padre malato: condannato il Ministero

tribunale tempio

Collaboratrice scolastica di Perfugas ha diritto al congedo 104.

A una collaboratrice scolastica di Perfugas era stato negato il diritto al congedo straordinario, previsto dalla legge 104, per assistere il padre gravemente disabile. Il caso era sbarcato al tribunale di Tempio, che ha accolto integralmente il ricorso d’urgenza presentato da Anief Sassari contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’USR Sardegna e l’USP Sassari.

Il Giudice del Lavoro ha dato ragione alla lavoratrice a tempo indeterminato, revocando l’ordine di rientro in servizio che le era stato imposto dopo appena una settimana di congedo straordinario. La donna, che assiste il padre con handicap grave, si era vista negare il diritto a causa di un mero formalismo anagrafico sollevato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato: la residenza nella stessa villetta bifamiliare, ma con numeri civici diversi.

Il caso del congedo a Perfugas.

La donna lavora a tempo indeterminato presso l‘Istituto comprensivo “Fais-Satta” di Perfugas e aveva ottenuto dalla scuola il congedo straordinario per assistere il genitore disabile. Dopo circa una settimana però le è stato ordinato il rientro in servizio, a seguito dei rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato. L’iscritta ad Anief si è rivolta al responsabile regionale ATA, Mario Soma, che ricordava come la lavoratrice avesse già usufruito del congedo in alcune scuole di Olbia, e ha coinvolto il presidente provinciale Anief Sassari, avv. Marcello Frau, decidendo di proporre con urgenza ricorso al Giudice del Lavoro di Tempio, ex art. 700 c.p.c.

La revoca del congedo si fondava sulla circostanza che figlia e padre risultavano residenti nella stessa via ma con numeri civici differenti, nonostante si trattasse di una villetta bifamiliare insistente su un unico corpo di fabbrica, come confermato dall’Ufficio Anagrafe comunale.

La decisione del Tribunale di Tempio.

Il Tribunale di Tempio, sezione Lavoro, con ordinanza del 2 luglio 2026, ha accolto integralmente il ricorso e ha valorizzato la nozione di convivenza “sostanziale”, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di merito. È stato ribadito che il requisito della convivenza è soddisfatto quando assistente e assistito vivono nello stesso stabile, anche in unità immobiliari formalmente distinte, purché tale assetto consenta un’assistenza continua, globale e quotidiana.

La giudice ha inoltre evidenziato come l’interesse primario sia quello di garantire la continuità di cura nell’ambito familiare, quale espressione dei doveri di solidarietà sociale e dei diritti fondamentali alla salute e alla dignità della persona con disabilità. Revocare il congedo straordinario avrebbe costretto la lavoratrice a scegliere tra la propria attività lavorativa e l’assistenza quotidiana al genitore disabile, cagionando un pregiudizio imminente e irreparabile per la salute psicofisica dell’assistito, non compensabile con un mero ristoro economico. Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di ripristinare il congedo straordinario per i periodi richiesti, con tutti gli effetti economici e previdenziali connessi.

Un precedente importante.

Si tratta di una decisione di grande rilievo per tutto il personale scolastico che assiste familiari disabili in situazioni abitative “di fatto” conviventi, perché afferma con chiarezza che i diritti riconosciuti dalla L. 104/92 e dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 non possono essere compressi o elusi tramite interpretazioni meramente formali dei dati anagrafici. La pronuncia conferma anche l’impegno costante dell’avvocato Marcello Frau e di Anief Sassari nella tutela dei diritti dei lavoratori della scuola e delle loro famiglie, rafforzando la centralità della solidarietà familiare e della protezione effettiva delle persone con disabilità.

La posizione di Anief sulle spese giudiziali

Lascia l’amaro in bocca il fatto che, in questi casi, si compensino le spese giudiziali tra Ministero sconfitto e lavoratore vincitore; oltre il danno anche la beffa“, dichiara il responsabile regionale ATA di Anief, Mario Soma. “Chi sbaglia paga e, in questa vicenda, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Ragioneria Territoriale dello Stato e il Dirigente scolastico dovrebbero pagare tutte le spese. Non si può chiedere la compensazione al lavoratore retribuito con uno stipendio di 1.200/1.300 euro al mese“.

Questa vicenda rappresenta un chiaro monito per il MIM, la RTS e i dirigenti scolastici: il riconoscimento dei diritti dettati dalla L. 104/92 e dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 non si deve “aggirare”, ma va garantito in modo pieno e sostanziale, nel rispetto della dignità delle persone con disabilità e di chi se ne prende cura quotidianamente.

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