Signorini accusa utente di diffamazione, legale di Sassari smonta le prove

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini insultato sui social, la battaglia legale da Sassari.

Un insulto omofobo lanciato sui social è diventato una guerra legale tra Alfonso Signorini e un utente online, difeso da un avvocato di Sassari. Tutto ha avuto inizio sotto la sezione commenti di un video online, dove sul profilo dell’uomo è comparsa un’espressione pesante, in cui il giornalista è stato apostrofato senza mezzi termini come un “schifo d’uomo“. Per i legali di Signorini, gli avvocati Giuseppe Nicolò Tedesco ed Emanuele Di Cataldo, non si tratta di una semplice critica, bensì di una gravissima offesa, caratterizzata da sfumature omofobe, che configura pienamente il reato di diffamazione.

Contestata la diffida.

La risposta della controparte non si è fatta attendere ed è arrivata con una linea difensiva decisamente rigorosa. L’avvocato sassarese Giacomo Baralla ha respinto con fermezza ogni addebito, contestando la ricostruzione dei periti e definendola un’azione unilaterale, priva di un reale e preventivo contraddittorio tecnico. La strategia della difesa tocca un punto cruciale del diritto informatico. La tesi secondo cui la semplice riconducibilità di un indirizzo IP o di un account social non basta affatto a condannare una persona. Secondo il legale, infatti, chiunque avrebbe potuto utilizzare quel profilo in quel determinato momento, e nella diffida della controparte mancherebbero gli elementi rigorosi necessari a dimostrare la reale paternità materiale del post.

La controversia.

I legali di Signorini hanno però replicato richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che sul tema si è espressa in modo chiaro e stringente. La Suprema Corte ha infatti stabilito che la responsabilità per il reato di diffamazione sui social può essere dimostrata anche su base puramente indiziaria. In questi casi l’attenzione dei giudici si sposta su elementi concreti come il movente, l’argomento del forum, i rapporti pregressi tra le parti, l’uso del nickname abituale e, soprattutto, l’assenza di una denuncia per furto d’identità da parte dell’intestatario della bacheca. Per i giudici di legittimità questi fattori sono decisivi e sufficienti, anche qualora manchino verifiche tecniche più approfondite sulla linea telefonica o sull’IP.

Oggi le posizioni dei due schieramenti restano profondamente distanti e inconciliabili. La difesa del cittadino ha rifiutato ogni proposta di accordo o di transazione economica, ritenendo le pretese della controparte del tutto infondate in fatto e in diritto. Sul tavolo resta invece la richiesta di Signorini, che pretende la rimozione immediata del post, scuse formali e un risarcimento del danno quantificato in 2.000 euro sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano. La procedura di negoziazione assistita rappresenta l’ultimo bivio per trovare un compromesso. In caso di fumata nera, la decisione finale spetterà definitivamente a un giudice.

L'autore

Collaboro con Sassari Oggi da tanti anni, dove mi occupo principalmente di cronaca locale. Amo la nostra Sardegna e in particolare la natura, dove cerco di rifugiarmi appena posso.

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